IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993, con cui e' stato emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna; Visti i propri decreti 2 aprile 1996, n. 116/33, 12 agosto 1998, n. 282/97, 24 novembre 1998, n. 493/194, 15 febbraio 1999, n. 28/5 e 20 aprile 1999, n. 99/16 con cui sono state apportate modifiche allo statuto generale citato; Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta; Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 24 novembre 1998 con cui si sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto, relative agli articoli 37, 43 e 44; Considerato che la modifica all'art. 34, lettera d), comma 1, di cui al successivo dispositivo discende necessariamente dalla modifica esplicitamente approvata relativa all'art. 43, comma 2, lettera e); Vista la rettorale 3 dicembre 1998, n. 30047, con cui le modifiche approvate sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esame di rito; Preso atto che detta nota pervenuta al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il 10 dicembre 1998; Vista altresi' la nota del dirigente generale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 16 febbraio 1999, n. 245, trasmessa a questa Universita' - via fax - in pari data con cui il Ministero esprime "l'avviso" che il comma 2 dell'art. 44 approvato "meriti di essere riformulato"; Rilevato che nella stessa nota dirigenziale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si propone "indicativamente" un testo per la riformulazione del citato comma 2 dell'art. 44 dello statuto; Esaminato attentamente il testo proposto dal Ministero; Esaminate, altresi', le disposizioni di legge in materia che risultano dal combinato degli articoli 19 e 27-bis del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni in rapporto all'art. 44, comma 2, approvato; Ritenuto che lo stesso art. 44, comma 2, come approvato dagli organi accademici sembra in aderenza rigorosa alle disposizioni di legge richiamate; Vista, altresi', la rettorale 19 marzo 1999 con cui il risultato interpretativo delle norme di legge in rapporto alla proposta di modifica all'art. 44, comma 2, dello statuto e' stato comunicato al Ministero; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha ricevuto quest'ultima comunicazione rettorale il 24 marzo 1999; Atteso inoltre che il procedimento previsto dalla legge n. 168/1989 (ex art. 6, commi 9 e 10) per l'emanazione delle modifiche di statuto deve intendersi concluso l'8 febbraio 1999 in ragione del "termine perentorio di sessanta giorni" previsto dalla citata legge per i controlli di merito e legittimita' propri del Ministero; Considerata l'urgenza di emanare tutte le disposizioni modificative dello statuto approvate e trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esame previsto dalla legge ai fini di dar corso a tutti i necessari adempimenti riorganizzativi; Quant'altro visto e considerato; Decreta: Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna: Art. 34. - Rettore. La lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " d) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore;". Art. 37. - Consiglio di amministrazione. Il comma 1, primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze relative alla programmazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.". Art. 43. - Direttore amministrativo. Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Spetta in particolare al direttore amministrativo: a) attuare i piani, programmi e direttive generali definite dagli organi accademici e concorrere ad individuare le risorse umane, finanziarie e materiali da assegnare agli uffici e ai servizi generali d'Ateneo; b) fornire consulenze di tipo tecnicoamministrativo alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed esprimere parere agli organi accademici circa l'assegnazione di risorse alle stesse strutture; c) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione circa l'attribuzione e la revoca di funzioni dirigenziali o assimilate, nonche' indirizzare, coordinare e controllare l'attivita' dei dirigenti degli uffici e dei servizi centrali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi; d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali nel rispetto del regolamento di organizzazione e degli obiettivi fissati dagli organi accademici e collaborare con i dirigenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio alla gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento; e) esercitare la potesta' disciplinare sul personale tecnicoamministrativo; f) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza individuati dal regolamento di organizzazione ed esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo stesso regolamento.". Art. 44. - Incarichi e funzioni dei dirigenti. Il comma 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato, e con possibilita' di rinnovo, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico amministrativo universitario. Le posizioni di dirigente o di direttore di centro di servizi di Ateneo nonche', di responsabile del controllo di gestione sono, di norma, ricoperte da personale di idonea qualifica funzionale dipendente dalla amministrazione. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione in conformita' ai principi stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. 2. L'ufficio di dirigente puo' essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in enti privati conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. L'ufficio di dirigente puo' altresi' essere attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del direttore amministrativo a dipendenti di questa o di altra universita', in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale, culturale o tecnicoscientifica desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative. La scelta del titolare e' effettuata in relazione alla specificita' della funzione da ricoprire e non e' limitata al personale appartenente a profili amministrativocontabili. L'attribuzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente di questa amministrazione e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il contratto di lavoro a tempo determinato con cui e' attribuito l'ufficio di dirigente determina, con carattere di omnicomprensivita', il compenso relativo alle funzioni svolte. 3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, salvi gli atti che lo statuto e i regolamenti riservano agli organi accademici e al direttore amministrativo. Essi sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In particolare, ad essi spettano le seguenti funzioni: a) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; b) svolgere tutti i compiti previsti da regolamenti o ad essi delegati dagli organi accademici o dal direttore amministrativo; c) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) organizzare gli uffici nell'ambito delle direttive formulate dal direttore amministrativo; e) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; f) stipulare i contratti nelle materie di competenza, nonche' esercitare ogni altra attribuzione ad essi assegnata dal regolamento di organizzazione.". Sono soppressi il comma 7 dell'art. 44 e la nota all'art. 44, comma 1. Il presente decreto e' inviato al Ministero per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bologna, 24 maggio 1999 Il rettore: Roversi Monaco