IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto il  proprio decreto 24  marzo 1993, n. 142,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  120  del 25  maggio 1993,  con  cui e'  stato
emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna;
  Visti i propri decreti 2 aprile 1996, n. 116/33, 12 agosto 1998, n.
282/97, 24 novembre 1998, n. 493/194,  15 febbraio 1999, n. 28/5 e 20
aprile 1999,  n. 99/16  con cui sono  state apportate  modifiche allo
statuto generale citato;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua
l'organo preposto alla revisione  dello statuto nel senato accademico
e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;
  Vista la  deliberazione del  senato accademico  e del  consiglio di
amministrazione, riuniti in seduta congiunta  il 24 novembre 1998 con
cui si  sono approvate a  maggioranza assoluta dei  componenti talune
modifiche allo statuto, relative agli articoli 37, 43 e 44;
  Considerato che  la modifica all'art.  34, lettera d), comma  1, di
cui al successivo dispositivo discende necessariamente dalla modifica
esplicitamente approvata relativa all'art. 43, comma 2, lettera e);
  Vista la rettorale 3 dicembre 1998,  n. 30047, con cui le modifiche
approvate sono state trasmesse  al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'esame di rito;
  Preso atto che detta nota pervenuta al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica il 10 dicembre 1998;
  Vista  altresi'  la  nota  del  dirigente  generale  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  16
febbraio 1999, n. 245, trasmessa a  questa Universita' - via fax - in
pari data  con cui  il Ministero  esprime "l'avviso"  che il  comma 2
dell'art. 44 approvato "meriti di essere riformulato";
  Rilevato  che   nella  stessa   nota  dirigenziale   del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si propone
"indicativamente" un testo  per la riformulazione del  citato comma 2
dell'art. 44 dello statuto;
  Esaminato attentamente il testo proposto dal Ministero;
  Esaminate,  altresi',  le  disposizioni  di legge  in  materia  che
risultano  dal  combinato degli  articoli  19  e 27-bis  del  decreto
legislativo  29/1993 e  successive  modificazioni  e integrazioni  in
rapporto all'art. 44, comma 2, approvato;
  Ritenuto  che lo  stesso art.  44,  comma 2,  come approvato  dagli
organi accademici  sembra in  aderenza rigorosa alle  disposizioni di
legge richiamate;
  Vista, altresi',  la rettorale 19  marzo 1999 con cui  il risultato
interpretativo  delle norme  di legge  in rapporto  alla proposta  di
modifica all'art. 44,  comma 2, dello statuto e'  stato comunicato al
Ministero;
  Considerato  che  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  ha ricevuto  quest'ultima  comunicazione
rettorale il 24 marzo 1999;
  Atteso inoltre che il procedimento previsto dalla legge n. 168/1989
(ex art. 6, commi 9 e 10) per l'emanazione delle modifiche di statuto
deve intendersi  concluso l'8 febbraio  1999 in ragione  del "termine
perentorio  di sessanta  giorni" previsto  dalla citata  legge per  i
controlli di merito e legittimita' propri del Ministero;
  Considerata l'urgenza di emanare tutte le disposizioni modificative
dello statuto  approvate e trasmesse al  Ministero dell'universita' e
della ricerca  scientifica e  tecnologica per l'esame  previsto dalla
legge  ai  fini  di  dar   corso  a  tutti  i  necessari  adempimenti
riorganizzativi;
  Quant'altro visto e considerato;
                              Decreta:
  Sono   emanate  le   seguenti  modifiche   allo  statuto   generale
dell'Universita' degli studi di Bologna:
Art. 34. - Rettore.
 La lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
  "  d)   esercitare  l'autorita'  disciplinare  nei   confronti  del
personale docente e ricercatore;".
Art. 37. - Consiglio di amministrazione.
  Il comma 1, primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Il  consiglio  di  amministrazione esercita  tutte  le  competenze
relative   alla   programmazione    amministrativa,   finanziaria   e
patrimoniale dell'Ateneo.".
Art. 43. - Direttore amministrativo.
  Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Spetta in particolare al direttore amministrativo:
  a) attuare i  piani, programmi e direttive  generali definite dagli
organi  accademici  e concorrere  ad  individuare  le risorse  umane,
finanziarie  e  materiali  da  assegnare agli  uffici  e  ai  servizi
generali d'Ateneo;
  b) fornire consulenze di  tipo tecnicoamministrativo alle strutture
didattiche,  scientifiche  e di  servizio  ed  esprimere parere  agli
organi  accademici  circa  l'assegnazione   di  risorse  alle  stesse
strutture;
  c)  formulare   proposte  ed  esprimere  pareri   al  consiglio  di
amministrazione  circa   l'attribuzione  e  la  revoca   di  funzioni
dirigenziali   o  assimilate,   nonche'  indirizzare,   coordinare  e
controllare  l'attivita' dei  dirigenti  degli uffici  e dei  servizi
centrali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;
  d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei
servizi  centrali nel  rispetto del  regolamento di  organizzazione e
degli obiettivi fissati  dagli organi accademici e  collaborare con i
dirigenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio alla
gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
  e)    esercitare   la    potesta'   disciplinare    sul   personale
tecnicoamministrativo;
  f) adottare  gli atti e  i provvedimenti amministrativi  di propria
competenza   individuati  dal   regolamento   di  organizzazione   ed
esercitare   ogni   altra   funzione   attribuitagli   dallo   stesso
regolamento.".
Art. 44. - Incarichi e funzioni dei dirigenti.
  Il comma 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "1. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato, e
con  possibilita' di  rinnovo, dal  consiglio di  amministrazione, su
proposta  del  direttore amministrativo,  a  dipendenti  di ruolo  in
possesso di  adeguata qualifica  funzionale secondo le  norme vigenti
per il  personale tecnico amministrativo universitario.  Le posizioni
di dirigente o  di direttore di centro di servizi  di Ateneo nonche',
di responsabile del  controllo di gestione sono,  di norma, ricoperte
da  personale   di  idonea  qualifica  funzionale   dipendente  dalla
amministrazione. Gli  uffici che  comportano l'esercizio di  poteri e
responsabilita'   dirigenziali   sono    individuati   con   apposito
provvedimento  del consiglio  di  amministrazione  in conformita'  ai
principi stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
  2. L'ufficio di dirigente puo' essere ricoperto, mediante contratto
di  lavoro  a  tempo  determinato, con  personale  che  abbia  svolto
mansioni  dirigenziali  nella  pubblica  amministrazione  o  in  enti
privati conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. L'ufficio
di  dirigente  puo'  altresi'  essere  attribuito  dal  consiglio  di
amministrazione su  proposta motivata del direttore  amministrativo a
dipendenti di questa o di  altra universita', in possesso di adeguata
qualifica  e   specifica  preparazione  professionale,   culturale  o
tecnicoscientifica   desumibile  dal   curriculum   formativo  o   da
esperienze  lavorative.  La  scelta  del titolare  e'  effettuata  in
relazione  alla specificita'  della funzione  da ricoprire  e non  e'
limitata al personale appartenente a profili amministrativocontabili.
L'attribuzione avviene  con contratto  di lavoro a  tempo determinato
rinnovabile  con  verifica annuale  dei  risultati  ottenuti. Per  la
durata  del  contratto il  dipendente  di  questa amministrazione  e'
collocato   in   aspettativa   senza   assegni   con   riconoscimento
dell'anzianita'  di   servizio.  Il  contratto  di   lavoro  a  tempo
determinato con  cui e' attribuito l'ufficio  di dirigente determina,
con  carattere  di  omnicomprensivita',  il  compenso  relativo  alle
funzioni svolte.
  3. Ai  dirigenti spetta l'adozione  degli atti e  dei provvedimenti
amministrativi,  compresi gli  atti  che impegnano  l'amministrazione
verso  l'esterno,   nonche'  la   gestione  finanziaria,   tecnica  e
amministrativa mediante  autonomi poteri di spesa,  di organizzazione
delle risorse umane,  strumentali e di controllo, salvi  gli atti che
lo  statuto e  i regolamenti  riservano agli  organi accademici  e al
direttore  amministrativo.  Essi   sono  responsabili  dell'attivita'
amministrativa,  della   gestione  e   dei  relativi   risultati.  In
particolare, ad essi spettano le seguenti funzioni:
  a)  curare  l'attuazione dei  progetti  e  delle gestioni  ad  essi
assegnati adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
  b)  svolgere tutti  i compiti  previsti  da regolamenti  o ad  essi
delegati dagli organi accademici o dal direttore amministrativo;
  c) dirigere, coordinare e  controllare l'attivita' degli uffici che
da essi dipendono e  dei responsabili dei procedimenti amministrativi
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
  d) organizzare gli uffici nell'ambito delle direttive formulate dal
direttore amministrativo;
  e)  provvedere   alla  gestione  del  personale   e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
  f)  stipulare  i contratti  nelle  materie  di competenza,  nonche'
esercitare ogni altra attribuzione  ad essi assegnata dal regolamento
di organizzazione.".
  Sono soppressi il comma 7 dell'art. 44 e la nota all'art. 44, comma
1.
  Il presente  decreto e' inviato  al Ministero per  la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Bologna, 24 maggio 1999
                                           Il rettore: Roversi Monaco